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F.A.Q.

Cosa fa il distributore?

Il distributore, che opera sul territorio in regime di monopolio legale (ottiene la concessione dall’ente locale), gestisce la rete di distribuzione e provvede, per conto del cliente finale o del venditore, ad allacciare il cliente alla rete del gas, e a fare per conto del cliente o del venditore tutte quelle operazioni che sono connesse alla gestione dell’impianto del gas fino al contatore (attivazione e disattivazione della fornitura, spostamenti di contatori ecc).
Il distributore può anche rifiutare l’allacciamento al cliente se il suo impianto interno (la parte di impianto che collega il contatore con le apparecchiature di utilizzo del cliente) non è in regola con le norme di sicurezza.
Il distributore è anche responsabile delle attività di misura (posa, manutenzione, verifica e lettura periodica del contatore del cliente).

Cosa fa il venditore?

Il venditore acquista il gas all’ingrosso e lo vende al cliente finale. Per far arrivare il gas acquistato al cliente finale il venditore ha la necessità di farlo trasportare sulle reti di trasporto nazionale e regionale (reti di trasporto) e locali (le reti di distribuzione) e quindi, oltre a sostenere il costo di acquisto del gas, il venditore paga al gestore delle reti di trasporto l’uso della rete e delle altre infrastrutture secondo una tariffa che è fissata dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
Il venditore è colui che si proporrà al cliente per fornirgli il gas, ed è il soggetto con cui il cliente stipulerà il contratto per l’acquisto di gas.
Il venditore potrà anche tenere, per conto del cliente, i rapporti con il distributore per tutte quelle attività che sono connesse agli allacciamenti o ai lavori da effettuare sulla rete di distribuzione.

 

Chi garantisce la sicurezza degli impianti e a chi si potrà chiedere di intervenire in caso di pericolo?

L’impianto, fino al contatore compreso, è gestito dal distributore che è responsabile della sua sicurezza. In caso di fughe di gas il cliente dovrà contattare il numero telefonico indicato in bolletta e sarà il distributore ad intervenire con la squadra di pronto intervento.
Il cliente è comunque tenuto a rispettare la normativa sulla sicurezza degli impianti interni (la parte di impianto che collega il contatore con le apparecchiature di utilizzo del cliente).

 

Il cliente avrà rapporti solo con il venditore o anche con il distributore?


Il cliente avrà rapporti prevalentemente con il venditore che è il soggetto con cui stipulerà il contratto per l’acquisto di gas e che effettuerà tutte le operazioni previste dalle clausole contrattuali ivi compresa l’emissione periodica delle bollette. Tuttavia il cliente potrà eventualmente avvalersi della facoltà di contattare direttamente il distributore per le operazioni di sua competenza.

 

Se sono un nuovo cliente a chi devo chiedere di essere allacciato alla rete?


La richiesta di allacciamento potrà essere rivolta al venditore, che provvederà a inoltrarla al distributore.
La richiesta potrà anche essere rivolta direttamente al distributore nel caso in cui i due soggetti vogliano gestire separatamente il rapporto con il cliente, o nel caso in cui lo stesso cliente preferisca gestire i rapporti in maniera autonoma (ossia rivolgendosi direttamente al soggetto che gestisce l’operazione di allaccio).

 

Potrà accadere che in una certa zona già metanizzata non ci sia nessuno che svolga attività di vendita?


Nel caso in cui in una determinata zona non operino imprese autorizzate alla vendita, il Ministero delle attività produttive autorizza in modo temporaneo ed eccezionale la società di distribuzione a continuare a svolgere temporaneamente anche l’attività di vendita, quindi ci sarà sempre almeno un venditore in grado di offrire il servizio.

Dove reperire delle informazioni su venditori e condizioni di vendita?

La lista dei venditori autorizzati è pubblicata sul sito internet del Ministero delle Attività Produttive.
Le informazioni sulle opzioni tariffarie presentate dagli esercenti ed approvate dall'Autorità sono pubblicate sul sito dell'Autorità stessa.
Informazioni sulle condizioni specifiche potranno essere richieste ai singoli venditori o visionate sui loro siti internet.

 

Come si fa a cambiare il venditore?

Fatto salvo un termine di preavviso (che per i clienti caratterizzati da consumi tipici dell'uso domestico, artigianale e commerciale, non può superare i 30 giorni, a meno che il cliente e il venditore abbiano pattuito un diverso termine che deve essere esplicitamente indicato nel contratto), il cliente finale può recedere in qualsiasi momento dal proprio contratto di fornitura.
Tuttavia, se vuole evitare di restare senza gas, deve prima scegliere un altro venditore.

 

I clienti di uno stesso condominio possono scegliere venditori diversi o devono avere un unico venditore?


Le famiglie che abitano in uno stesso palazzo potranno comprare il gas da venditori diversi, ma continueranno ad avere lo stesso distributore per le operazioni di sua competenza.

 

Quanto costa cambiare il venditore ?

Il costo di questa operazione viene definito dai venditori singolarmente; non esiste un costo predefinito, uguale per tutti. Tuttavia i venditori sono tenuti ad informare i clienti dell’eventuale costo connesso all’avvio e alla chiusura del rapporto. L’Autorità vigila affinché il costi proposti dai venditori non siano tali da ostacolare la possibilità del cliente di cambiare fornitore quando lo desidera.

 

Cambiando il venditore bisogna cambiare anche il contatore?

No, perché il contatore non è di proprietà del venditore. Attualmente esso è posseduto da chi possiede la rete di distribuzione ed è gestito dal distributore che rimane sempre lo stesso anche quando il cliente cambia venditore.

 

Cambiando venditore chi legge il contatore?

Attualmente è previsto che il contatore venga letto dal distributore, salvo che il venditore richieda a quest’ultimo di effettuare in proprio tale operazione. In ogni caso è il venditore che propone al cliente la periodicità di lettura del contatore e fattura i consumi letti.

 

Chi determina il prezzo del gas che acquisto?

Il prezzo finale del gas è determinato da diverse componenti e solo per la parte relativa alla vendita il prezzo può essere determinato liberamente dal venditore.
Le altre parti che comprendono il costo sostenuto per lo stoccaggio (il deposito del gas utilizzato come riserva), il trasporto (sulle reti nazionali e regionali) e la distribuzione (sulle reti locali) del gas sono definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
L'Autorità ha stabilito che le società di vendita di gas dovranno obbligatoriamente offrire, accanto a proprie condizioni economiche, anche un prezzo di riferimento calcolato in base a criteri definiti dall'Autorità ed approvati dall'Autorità stessa.
Il prezzo di riferimento dell’Autorità costituisce una protezione del consumatore, che finirà nel momento in cui lo stesso sceglierà una proposta ritenuta migliore.
In tal modo l'Autorità, analogamente a quanto avvenuto in diversi Paesi europei che già hanno liberalizzato il proprio mercato, si pone l'obiettivo di assicurare che la scelta delle nuove condizioni avvenga in un congruo periodo di tempo e senza discontinuità con il sistema di garanzie oggi in vigore e di garantire i consumatori nelle aree in cui continuerà ad operare un unico fornitore che potrebbe modificare i prezzi in mancanza di concorrenza da parte di altri operatori.
I clienti potranno, se lo desiderano, rinunciare al prezzo di riferimento determinato dall’Autorità e accettare condizioni economiche differenti che il venditore propone alternativamente.

 

Dove trovare i prezzi di riferimento approvati dall'Autorità e le condizioni economiche offerte dai venditori?


I prezzi di riferimento approvati dall'Autorità sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità.
Le nuove condizioni economiche che saranno formulate dai venditori di gas dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, evidenziando quelle definite in base ai criteri disposti dall'Autorità, con la pubblicazione sul proprio sito internet, su un quotidiano di ampia diffusione nell'area di interesse e nel Bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma.

 

I costi connessi all’allacciamento da chi sono determinati? Sono uguali per tutti?

Per quanto concerne i costi di allacciamento la situazione non viene modificata dall’avvento della liberalizzazione della vendita.
Infatti questi sono, come prima, stabiliti dal distributore in accordo con l’ente locale concedente, all’interno della convenzione o del contratto di servizio che i due soggetti sottoscrivono.
I costi di allacciamento possono pertanto differire da distributore a distributore, ma potranno anche essere differenti i costi che uno stesso distributore applica ai clienti finali di zone diverse.